Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ha disposto la proroga della validità delle patenti italiane di guida come segue:
1) per la circolazione su tutto il territorio dell'UE e dello SEE, eccetto l'Italia, con le patenti rilasciate in Italia
e
2) per la circolazione su tutto il territorio italiano, con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro dell'UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio
la validità delle patenti è così stabilita:
- per le patenti con scadenza originaria tra il 1 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020, la scadenza è prorogata di 13 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria; (*)
- per le patenti con scadenza originaria tra il 1 giugno 2020 e il 31 agosto 2020, la scadenza è prorogata al 1 luglio 2021; (*)
- per le patenti con scadenza originaria tra il 1 settembre 2020 e il 30 giugno 2021, la scadenza è prorogata di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria. (**)
(*) si applicano i sette mesi di proroga, decorrenti dalla data originaria di scadenza, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 e, a seguire, gli ulteriori sei mesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2021/267, ma non oltre la data del 1 luglio 2021;
(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267;
3) per la circolazione sul suolo nazionale, la validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida, è così prorogata:
- per le patenti con scadenza originaria tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 la scadenza è prorogata al 29 giugno 2022.
Si rammenta che le predette proroghe non si applicano alla patente quale documento di riconoscimento.
1. Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili