Stato civile
Informazioni generali sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Tutti gli atti dei cittadini italiani residenti all’estero riguardanti:
- la nascita (anche a seguito di adozione o acquisto della cittadinanza italiana)
- le unioni tra persone (matrimonio, unione civile, convivenza di fatto, divorzio)
- i cambiamenti dello status personale (cognome, nome o genere)
- i decessi
- la cittadinanza (acquisto o rinuncia alla cittadinanza italiana)
devono essere comunicate immediatamente al Consolato che provvederà a trasmetterli al Comune italiano competente.
NB
Il Consolato non rilascia atti di stato civile.
Tutte le informazioni e gli stati personali destinati ad autorità italiane e/o concessionari pubblici italiani, che risultino registrate in Italia, possono essere autocertificate ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Eventuali atti di stato civile da presentarsi invece ad autorità tedesche vanno richiesti direttamente al Comune italiano di nascita o di iscrizione AIRE.
- Nascita
L’atto di nascita di ogni cittadino italiano deve essere registrato in Italia.
I figli di cittadini italiani, anche se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani. Di conseguenza anche la loro nascita dovrà essere registrata in Italia.
NB:
L’eventuale aggiunta del cognome della madre a quello del padre andrà richiesta all’ufficio di stato civile del Comune al momento della registrazione della nascita.
Per la trascrizione dell’atto di nascita, che può avvenire tramite il Consolato, dovranno essere allegati alla domanda di trascrizione anche:
- l’originale dell’estratto dell’atto di nascita rilasciato dal Comune di nascita su modello internazionale plurilingue
NB:
In caso di nascita in Paesi non aderenti all’Unione europea si consiglia, a causa della molteplicità dei casi, di contattare preventivamente l’Ufficio di stato civile del Consolato
- la fotocopia dei documenti di identità dei genitori;
- in caso di genitori NON sposati allegare anche:
- l’atto di riconoscimento di paternità e maternità tradotto in lingua italiana, unitamente alla dichiarazione di conformità della traduzione (da parte di traduttore che abbia depositato la propria firma in Consolato);
- chi intende aggiungere – al momento della nascita – il cognome della madre a quello del padre dovrà rendere apposita dichiarazione all’ufficio di stato civile tedesco e allegare all’atto di nascita anche:
- la dichiarazione di volontà (sottoscritta da entrambi i genitori)
NB: L’atto di nascita deve essere trascritto in Italia anche per coloro che abbiano acquistato la cittadinanza italiana per adozione o naturalizzazione.
- Per maggiori informazioni: statocivile.hannover@esteri.it
- Matrimonio
- Matrimonio da celebrarsi in Italia
Il cittadino italiano iscritto all’AIRE che intende sposarsi in Italia deve richiedere al Consolato le pubblicazioni di matrimonio.
- Per maggiori informazioni consultare ilfoglio informativo.
- Matrimonio da celebrarsi in Germania
Il cittadino italiano che intenda contrarre matrimonio in Germania si deve rivolgere all’ufficio di stato civile tedesco del Comune di residenza, il quale chiederà, tra le altre cose, la presentazione di un certificato di capacità matrimoniale (Ehefähigkeitszeugnis).
- Per maggiori informazioni consultare ilfoglio informativo.
- Matrimonio concordatario (da celebrare in Italia dinanzi al parroco o ad altro ministro di culto)
È necessario richiedere le pubblicazioni di matrimonio, per le quali è richiesta la presenza fisica di entrambi i nubendi presso il Consolato Generale (previo appuntamento online). Va inoltre trasmessa, a cura degli interessati, la richiesta delle pubblicazioni di matrimonio.
- Matrimonio celebrato in passato o in un altro Paese
Per i matrimoni celebrati in passato in Germania o in uno dei Paesi dell’Unione europea sarà necessario presentare l’estratto dell’atto di matrimonio rilasciato dall’ufficio di stato civile estero su modello internazionale plurilingue.
NB: In caso di matrimoni celebrati in Paesi non aderenti all’Unione europea si consiglia, a causa della molteplicità dei casi, di contattare preventivamente l’Ufficio di stato civile del Consolato
- Unioni civili e convivenze
- Unioni civili
provvedimento straniero già esistente
Il cittadino italiano che abbia già contratto all’estero secondo la legge locale un’unione civile (eingetragene Lebenspartnerschaft) con persona dello stesso sesso ha l’obbligo di provvedere alla trascrizione in Italia del provvedimento straniero.
Costituzione di unione civile presso il Consolato Generale di Hannover
Il cittadino italiano iscritto all’AIRE di Hannover può richiedere la costituzione di un’unione civile anche presso il Consolato.
La procedura prevede due momenti separati: la richiesta di costituzione e la celebrazione dell’unione civile stessa.
Unitamente alla costituzione dell’unione civile, gli interessati potranno presentare eventuali accordi relativi al regime patrimoniale dei beni.
- Per maggiori informazioni: statocivile.hannover@esteri.it
- Convivenza di fatto
La Legge 20 maggio 2016, n. 76, , riconosce le convivenze di fatto, costituite da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. Il contratto di convivenza è regolato dalla legge italiana solo se i contraenti sono entrambi cittadini italiani; se i due contraenti hanno diversa cittadinanza e risiedono in Germania, la legge applicabile sarà quella tedesca.
Il cittadino italiano iscritto all’AIRE può dichiarare al Consolato la “convivenza di fatto” con persona dello stesso sesso o di sesso diverso.
Analogamente dovranno essere segnalate tutte le modifiche alla convivenza di fatto che dovessero intervenire successivamente alla sua costituzione. Il cambio di indirizzo di uno solo dei conviventi, per esempio, comporta la cessazione della convivenza di fatto. Altrettanto dicasi in caso di matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona o in caso di morte di uno dei conviventi. Gli aspetti patrimoniali della convivenza possono essere regolati da un apposito contratto che dovrà essere stipulato presso un notaio tedesco. Il contratto, così come le sue eventuali modifiche o la rescissione vanno notificati al Consolato, presentando copia autentica dell’atto unitamente ad una dichiarazione di conformità dell’atto stesso, rilasciata dal notaio tedesco che l’ha redatto e, ove necessario, dalla traduzione conforme in lingua italiana.
I conviventi di fatto hanno inoltre diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, in caso di malattia o di ricovero. Nei casi previsti dalla legge ogni convivente può designare l’altro quale suo rappresentante.
Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l’altro sia dichiarato interdetto o inabilitato.
In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto e la misura degli alimenti, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza, qualora il convivente si trovi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
- Per maggiori informazioni: statocivile.hannover@esteri.it
- Divorzio
La legge di diritto internazionale privato n. 218/1995 prevede, quale regola generale, l’automatica efficacia in Italia delle sentenze di divorzio straniere che rispettino alcuni requisiti basilari di compatibilità con l’ordinamento italiano.
Per essere riconosciute dall’ordinamento italiano le sentenze di divorzio tedesche devono tuttavia essere trascritte presso il Comune italiano competente. A questo proposito Il Tribunale tedesco rilascerà su richiesta dell’interessato un certificato previsto dal Regolamento europeo 2201/2003 che non necessita di traduzione e non deve essere legalizzato.
La trascrizione può essere richiesta anche attraverso il Consolato.
- Per maggiori informazioni: statocivile.hannover@esteri.it
- Status personale o genere
Anche le sentenze di cambiamento del nome, del cognome o del genere, ove compatibili con l’ordinamento italiano, vanno trascritte in Italia.
- Per maggiori informazioni: statocivile.hannover@esteri.it
- Decesso
La morte di un cittadino italiano deceduto in Germania deve essere registrata in Italia anche se il defunto era doppio cittadino.
Ai fini dell’emissione dell’atto di morte, l’ufficio di stato civile tedesco richiede di norma la presentazione di un atto di nascita e, nel caso di cittadini sposati, anche dell’atto di matrimonio. In questo caso particolare e considerata l’urgenza, la richiesta degli atti italiani necessari potrà essere trasmessa al Comune italiano tramite il Consolato.
- Per maggiori informazioni: statocivile.hannover@esteri.it
- Cittadinanza
Anche l’atto di nascita del cittadino straniero che abbia acquistato la cittadinanza italiana deve essere trascritto in Italia.
Considerato che in passato la trascrizione dell’atto di nascita non avveniva in modo automatico, si raccomanda di verificare che il proprio atto risulti trascritto. In caso contrario, infatti, non sarà più possibile rilasciare un nuovo documento di identità italiano neppure a chi ne avesse già ottenuto uno in passato.
- Per maggiori informazioni: statocivile.hannover@esteri.it